Lo statuto

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“AMICI DI EDMONDO BERSELLI”

 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “AMICI DI EDMONDO BERSELLI” (di seguito, “Associazione”), regolata a norma del presente Statuto, nonché del Libro I, Titolo II, Capo III, artt. 36 e ss. del Codice civile e della disciplina specialistica di settore, nonché la legge 7 dicembre 2000 n. 383; la legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Associazione ha sede in Modena (MO), Via San Carlo n. 5.
Il trasferimento della sede sociale, ad opera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
Potranno essere costituite sedi secondarie in Italia. L’organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie sarà eventualmente disciplinato da un apposito Regolamento.

 

DURATA
Articolo 2
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2080.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea degli associati, a norma del presente Statuto.
SCOPO – FINALITÀ
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi nell’ambito della cultura e, in particolare, mirando alla diffusione della conoscenza del pensiero, dell’opera e, più in generale, del vasto patrimonio dell’intellettuale modenese Edmondo Berselli.
L’azione dell’Associazione sarà, in particolare, rivolta a:

a) organizzare e sviluppare iniziative quali eventi e manifestazioni di ogni genere, nonché conferenze seminari e convegni di alto profilo culturale;
b) diffondere il pensiero e la conoscenza delle opere dell’intellettuale Edmondo Berselli;
c) curare la pubblicazione di saggi e scritti in memoria dell’intellettuale Edmondo Berselli;
d) istituire borse di studio, in favore di studenti dei Licei Classici e dell’Università, facoltà umanistiche, che si siano distinti nelle materie umanistiche, in memoria dell’intellettuale Edmondo Berselli;
e) ogni altra attività, nessuna esclusa, senza scopo di lucro, finalizzata a diffondere la conoscenza delle opere e del pensiero dell’intellettuale modenese Edmondo Berselli.

L’Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, sempre rivolte esclusivamente al conseguimento delle predette finalità.
ASSOCIATI
Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che siano intenzionati a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.
Chi intende essere ammesso ad associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione pena l’esclusione, ai sensi del successivo articolo 7.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l’adesione.
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 (trenta) giorni, in merito alla domanda di ammissione ad associato.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea degli associati alla sua prima convocazione in seduta “ordinaria”.
E’, comunque, inammissibile qualsivoglia forma di discriminazione degli associati per sesso, razza, religione, opinioni politiche e personali.
La qualifica di associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi sia mortis causa.
Articolo 5
La qualifica di associato dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare, in merito alla modifica delle norme dello Statuto, alla nomina degli organi direttivi e di controllo dell’Associazione, all’approvazione del bilancio e all’approvazione di eventuali Regolamenti. Il voto di ciascun associato, persona fisica o giuridica, ha eguale valore;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

 

Articolo 6
Gli associati sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell’Associazione;
– al versamento del contributo associativo annuale (quota associativa) e di eventuali ulteriori contributi integrativi, deliberati dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività dell’Associazione.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita agli associati.
Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Articolo 7
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.
L’istanza di recesso deve essere presentata dall’associato per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e ha effetto a partire dalla annotazione sul Libro degli associati.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea degli associati in occasione della sua prima riunione in seduta “ordinaria”; nel corso di tale riunione, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con quest’ultimo a una disamina degli addebiti e l’Assemblea degli associati potrà deliberare la revoca dell’esclusione dell’associato.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate agli associati interessati dal provvedimento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro degli associati.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell’Associazione di conseguire l’integrale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso quello all’immagine, eventualmente arrecati dall’associato escluso.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro degli associati.
Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

 

PATRIMONIO – RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
Articolo 8
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione, sia in caso di suo scioglimento ed è formato:
a) dal Fondo comune, costituito da quote e contributi in denaro versati dagli associati all’atto di costituzione dell’Associazione e durante la vita dell’Associazione;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. L’Associazione potrà, altresì, ricevere da terzi beni mobili e/o mobili registrati e/o immobili, in comodato e/o deposito o, comunque, in godimento a titolo gratuito, salva la facoltà del proprietario di ottenerne la restituzione alla scadenza del termine concordato nel contratto di comodato o deposito. In caso di concessione di beni in godimento, l’Associazione è tenuta a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, ed è responsabile nei confronti del proprietario per il loro furto e/o smarrimento e/o danneggiamento, ad eccezione di quanto imputabile alla normale usura e/o uso del bene. Le spese per la custodia dei beni ricevuti in godimento sono a carico dell’Associazione;
c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
d) da eventuali avanzi di gestione accantonati a riserva.
L’Associazione trae, inoltre, le risorse finanziarie ed economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi integrativi e/o volontari degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con esclusione, in ogni caso, del fine di lucro;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come, ad esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Vi è il divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, sussistendo l’obbligo di destinarli allo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste.

 

ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 9
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario ed economico da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Articolo 11
L’Assemblea degli associati è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni “ordinarie” e “straordinarie”.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni dalla stessa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea degli associati, in seduta “ordinaria”, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, che non sia però di pertinenza dell’Assemblea degli associati da tenersi in seduta “straordinaria”.
Spettano all’Assemblea in sessione “ordinaria”:
a) l’elezione del Consiglio Direttivo;
b) l’elezione del Presidente;
c) l’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
d) l’approvazione del rendiconto finanziario ed economico;
e) l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
f) l’approvazione di eventuali Regolamenti;
g) la deliberazione in merito all’esclusione degli associati;
h) la deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Spettano, invece, all’Assemblea in sessione “straordinaria”:
a) la deliberazione in merito alle modificazioni dello Statuto;
b) le deliberazioni in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla nomina del Liquidatore.
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, mail o fax e deve essere indirizzata a tutti gli associati, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico (se nominati), almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
L’Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto finanziario ed economico; l’Assemblea degli associati si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico (se nominati) o da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea degli associati, in seduta “ordinaria”, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. L’Assemblea degli associati, in seduta “ordinaria”, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea degli associati, in seduta “straordinaria”, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. L’Assemblea degli associati, in seduta “straordinaria”, delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa-un voto.
Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta da colui che presiede l’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto da colui che la presiede e dal Segretario.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli associati, tra gli associati medesimi, ed è formato da un numero dispari di membri, compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove); il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dall’Assemblea degli associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due esercizi e scadono alla data dell’Assemblea degli associati convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.
L’Assemblea degli associati nomina il Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente e fissa le responsabilità e i poteri dei Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, un Tesoriere, a cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie afferenti all’attività dell’Associazione, con delega, anche di firma, a intrattenere rapporti e operare con gli istituti di credito di riferimento.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano argomenti su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mail o fax, da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti dello stesso e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, devono essere conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
b) predisporre il rendiconto finanziario ed economico;
c) predisporre gli eventuali Regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
e) determinare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi integrativi, che gli associati sono tenuti a versare;
f) deliberare in merito al recesso e all’esclusione degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione, che non siano di competenza dell’Assemblea degli associati;
i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di loro decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea degli associati nella riunione immediatamente successiva della stessa.
Il Consiglio Direttivo potrà, invero, deliberare di non procedere a nessuna sostituzione fino alla successiva riunione dell’Assemblea degli associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l’Assemblea degli associati, affinché questa provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
La carica di Consigliere è onorifica e dà diritto al mero rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, previa produzione di idonea documentazione giustificativa degli esborsi effettuati.

 

PRESIDENTE
Articolo 13
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente, eletto dall’Assemblea degli associati, e tra gli associati, ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO
Articolo 14
L’Assemblea degli Associati può eleggere un Collegio dei Revisori, con funzioni di controllo, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.
L’Assemblea degli associati nomina il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio dei Revisori resta in carica due esercizi, scadendo alla data dell’Assemblea degli associati convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica.
I Revisori sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto finanziario ed economico alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e della vigente normativa.
Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’Assemblea degli associati, senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori presenta la propria relazione annuale accompagnatoria al rendiconto finanziario ed economico.
L’Assemblea degli associati potrà decidere di nominare, in luogo del Collegio dei Revisori, un Revisore Unico, che avrà le funzioni, i compiti, le prerogative e gli oneri del Collegio dei Revisori e resta in carica due esercizi, scadendo alla data dell’assemblea degli associati convocata per l’approvazione del rendiconto relativo al secondo esercizio della carica.
La carica di Revisore è onorifica e dà diritto al mero rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione, previa produzione di idonea documentazione giustificativa degli esborsi effettuati.

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Articolo 15
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro degli Associati, Libro dell’Assemblea degli associati, Libro del Consiglio Direttivo, Libro del Collegio dei Revisori o Libro del Revisore Unico), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita e all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.
I libri sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

SCIOGLIMENTO
Articolo 16
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati, in seduta “straordinaria”; in quella sede dovrà essere nominato un Liquidatore, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, incassi i crediti ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea degli associati, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26 settembre 2000 e al D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione, che dovrà, comunque, essere devoluto a fini di utilità sociale e non potrà, in nessun caso, essere ripartito tra gli associati.

 

FORO COMPETENTE
Articolo 17
La definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l’Associazione o tra gli associati e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Modena.

 

NORMA FINALE
Articolo 18
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge in materia.